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Caso Crosetto, ex membri del Governo devono attendere un anno prima di ricoprire incarichi.

Lettera aperta a presidenti Camera, giunta elezioni e prefetto di Cuneo.

L’art. 6 della legge n. 60/1953 sulle incompatibilità parlamentari così recita : “Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo’ assumere le cariche o le funzioni di cui all’art. 2 negli enti pubblici o nelle societa’, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative”.

Giulio Manfredi (Direzione Radicali Italiani) e Salvatore Grizzanti (segretario Associazione Radicale Adelaide Aglietta) hanno oggi spedito ai Presidenti della Camera e della Giunta Elezioni della Camera nonché al Prefetto di Cuneo una segnalazione sul caso dell’on. Guido Crosetto (sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa nel Governo Berlusconi IV fino al 16 novembre 2011), che lo scorso 4 settembre è stato nominato presidente e amministratore delegato di “GEAC Spa”, la società di gestione dell’Aereoporto di Cuneo/Levaldigi.

Manfredi e Grizzanti hanno dichiarato:

L’onorevole Crosetto fa presente che esistono due precedenti a suo favore. Rileviamo, innanzitutto, che sono due precedenti inerenti l’art. 2 della legge n. 60/1953 ma non possono essere utilizzati per giustificare il mancato rispetto dell’art. 6: i due parlamentari in questione (Pietro Fuda e Vincenzo Speziali) non hanno ricoperto incarichi di governo, come Guido Crosetto.

In secondo luogo, le decisioni della Giunta delle Elezioni della Camera non sono certo il Vangelo ma spesso sono stati ossequienti alla regola non scritta ma perentoria del “cane non mangia cane”. Basti ricordare che per ben un decennio, dal 2002 al 2011, la maggioranza di centro-destra ha consentito ai sindaci di Comuni sopra i 20.000 abitanti di mantenere la poltrona di deputato, mentre fino al 2002 la Giunta delle Elezioni aveva sempre fatto valere l’incompatibilità; c’è voluta una sentenza della Corte Costituzionale – prodotta dall’azione popolare di un cittadino – per ribadire l’incompatibilità suddetta (sentenza 277/2011). Guarda caso, i due precedenti citati risalgono allo stesso periodo 2002<2011.

Cio’ detto, speriamo che la nostra nota non sia destinata unicamente all’archivio della Giunta delle Elezioni; e speriamo che anche il Prefetto di Cuneo si esprima sulla vicenda. Leggiamo sul sito della Prefettura di Cuneo, in grassetto, che “Il Prefetto svolge dunque il delicato ed importante compito di promuovere e consolidare le sinergie presenti sul territorio a garanzia dei diritti dei cittadini.”. Il diritto elettorale è il primo diritto dei cittadini, li qualifica come tali.