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Regione, trasparenza: Cota nomini responsabili trasparenza e anticorruzione della Giunta Regionale

Dichiarazione di Silvio Viale (Comitato nazionale Radicali Italiani e Consigliere Comunale di Torino):

Ci sono azioni e omissioni, che prescindono dalla dialettica politica o dalle inchieste della magistrautra. Il testo unico sulla trasparenza amministrativa (D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33), entrato in vigore il 20 aprile scorso, prevede (art. 43) la figura del “Responsabile per la trasparenza” (*). A distanza di otto mesi, la Giunta Cota non ha ancora nominato né il “Responsabile per la trasparenza” né il “Responsabile per la prevenzione della corruzione”, mentre il Consiglio Regionale l’ha fatto il 1° ottobre 2013 nominando la dott.ssa Daniela Bartoli “Responsabile per la trasparenza” e la dott.ssa Aurelia Janneli “Responsabile anticorruzione” con due distinte deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza. Chiediamo a Cota di provvedere, prima di dimettersi, alle due nomine e aggiornare il sito della Regione con le dovute informazioni per permettere l’“accesso civico” alla documentazione mancante o incompleta. Al momento il confronto con il sito del Consiglio Regionale è francamente imbarazzante per Cota:

– http://www.regione.piemonte.it/amministrazione_trasparente/index.htm

– http://www.cr.piemonte.it/cms/organizzazione/amministrazione-trasparente.html

(*) “All’interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma  7,  della legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo nominativo e’ indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e l’integrita’. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un’attivita’  di controllo  sull’adempimento  da  parte   dell’amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l’aggiornamento  delle informazioni pubblicate, nonche’ segnalando all’organo  di  indirizzo politico,   all’Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV), all’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu’  gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Torino, 12 dicembre 2013