PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE RECANTE
"ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE
DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI
- TESTAMENTO BIOLOGICO"
Il Consiglio Comunale di Torino
Premesso che
- l’articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è ribadita la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- l’articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l’articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo …”
Considerato che
- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all’integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all’integrità personale);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all’articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";
Preso atto che
- il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che "il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…", all’articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (…) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.";
- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (…) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (…) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."
Considerato che
- anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione, è possibile predisporre un testamento biologico, predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso;
- la Magistratura, esaminando i casi Welby, Englaro, Nuvoli ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, ha ritenuto di non procedere penalmente contro i medici e le persone coinvolte;
- lo Statuto del Comune di Torino, all’art. 2, comma a), prevede di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione";
Richiamato che
- Il Consiglio comunale di Torino, il 19 giugno 2000, ha approvato un ordine del giorno avente ad oggetto “Eutanasia passiva – eutanasia attiva – assistenza al suicidio ed umanizzazione della morte” con cui si affermava che “il Governo, il Parlamento, le Regioni dovrebbero intervenire con atti legislativi adeguati a favorire nell’ambito del principio di autodeterminazione la previsione di tutti gli strumenti necessari per tutelare sempre la dignità del paziente ed in particolare del morente, con il rispetto della sua volontà e nello spirito di un atteggiamento di fronte alla morte che preveda nuove responsabilità della scienza e della medicina”.
Rilevato che
- i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l’archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
- l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;
Delibera
1. È istituito un Registro dei Testamenti Biologici presso l’Ufficio Comunale di Stato Civile.
2. L’iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse volontariamente dai cittadini, denominate ai fini della presente delibera "testamento biologico".
3. L’iscrizione al Registro può essere richiesta da ciascun residente del Comune di Torino e, in caso di minore, da lui stesso con il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà.
4. Le iscrizioni nel Registro avvengono con la consegna fatta personalmente dalla persona titolare del diritto di una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni di volontà relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non è più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che lo mantiene in vita.
5. Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell’ultima dichiarazione.
6. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro, ma non permette più l’aggiornamento delle dichiarazioni depositate.
7. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale, l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l’iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino.
8. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro possono indicare una persona alla quale il comune, se richiesto dalla persona indicata, dovrà consegnare la documentazione presente nel registro.
9. La documentazione presente nel registro dovrà essere consegnata, su richiesta del medico curante o di chiunque ne sia a conoscenza, al direttore sanitario o al legale rappresentante dell’istituto, dell’azienda sanitaria o dell’azienda ospedaliera in cui la persona non più in grado di esprimere il proprio consenso dovesse essere ricoverato, in trattamento o in cura.
10. La presente delibera non comporta spese straordinarie oltre quelle incluse nel bilancio comunale per la gestione dell’anagrafe comunale e per la pubblicizzazione degli atti dell’Amministrazione comunale.