Vai al contenuto

Richiesta aggiornamento “Caso Marrone”

All’Ufficio di Presidenza
Consiglio Regionale del Piemonte 
 
Al Presidente Giunta Elezioni
Consiglio Regionale del Piemonte
 
 
Torino, 13 settembre 2016
 
 
Oggetto: Richiesta aggiornamento “ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 82 DPR 570/1960 e dell’art. 22 d.lgs. 150/2011, in materia di incandidabilità, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per le elezioni regionali”, inerente il consigliere regionale Maurizio Raffaello Marrone. Richiesta contestuale integrazione dati nella scheda del consigliere Marrone presente nell’“Anagrafe degli eletti” del Consiglio Regionale.
 
 
I sottoscritti Giulio Manfredi, nato a Murazzano (CN) il 23 luglio 1961, residente a Torino in via Boucheron 6, e Silvja Manzi, nata a Foggia (FG) il 24 luglio 1973, residente a Torino in via della Consolata 15, cittadini elettori della Regione Piemonte, fanno presente quanto segue:
 
– alle elezioni regionali svoltesi in Piemonte il 25 maggio 2014 risultava eletto, fra gli altri, il sig. Maurizio Raffaello Vincenzo Marrone (detto “Mattone”), nella lista recante il contrassegno “Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale” per la circoscrizione elettorale provinciale di Torino;
 
– il giorno 2 agosto 2014 l’Avv. Massimo Pastrone, cittadino elettore della Regione Piemonte, recapitava al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta delle Elezioni un esposto con cui si richiedeva, sulla scorta di varie considerazioni, che la Giunta delle Elezioni “accerti l’ineleggibilità del consigliere Maurizio Raffaello Marrone e, per l’effetto, dichiari il medesimo comunque decaduto dalla carica con effetto retroattivo, sin dalla data di insediamento”;
 
– l’Avv. Massimo Pastrone promuoveva, altresì, cosiddetta “azione popolare” presso il Tribunale ordinario di Torino che, con Ordinanza del 15-22 settembre 2014 (RG n. 20615/2014): “… omissis … Accerta l’ineleggibilità del consigliere Maurizio Raffaello Marrone alla carica di consigliere della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 11, della L. n. 154/1981; Corregge il risultato delle elezioni del consiglio regionale della Regione Piemonte del 25/05/2014, ex art. 22 d. lgs. 150/2011, sostituendo al consigliere Maurizio Raffaello Marrone il successivo candidato avente diritto e per cui esistano i presupposti di legge … omissis …”; 
 
– nella seduta del 7 ottobre 2014, il Consiglio Regionale del Piemonte ha convalidato l’elezione di 50 consiglieri regionali, mentre ha sospeso il procedimento di convalida del consigliere Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia) in considerazione del procedimento giurisdizionale in corso e quindi in attesa della sentenza esecutiva della Corte d’Appello;
 
– i sottoscritti non hanno più avuto alcuna notizia sul procedimento giurisdizionale suddetto, né tantomeno i cittadini possono avere notizie sulla questione consultando la scheda del consigliere Maurizio Marrone nell’“Anagrafe degli eletti” del Consiglio Regionale, dove tutto quanto sopra esposto non è presente, neppure in forma succinta;
 
– è lecito quindi dedurre che a 2 anni e 4 mesi dalle elezioni regionali e a due anni esatti dalla sentenza del Tribunale di Torino, la Corte di Appello di Torino non si è ancora espressa definitivamente sulla vicenda; tale inerzia costituirebbe un fatto nuovo e inedito, visto e considerato che in tutti i precedenti casi di “azioni popolari” (vedi, per esempio, quella intrapresa dai radicali nel 2004 contro l’allora consigliere regionale Rolando Picchioni) il giudizio d’appello è stato formulato pochi mesi dopo quello di primo grado, vista la rilevanza dei diritti in questione, primo fra tutti la tutela costituzionale del diritto elettorale attivo e passivo;
 
 – proprio per scongiurare tale inammissibile incertezza del diritto, l’Associazione radicale Adelaide Aglietta aveva richiesto a tempo debito – anche con atto di diffida ad adempiere stragiudiziale notificato il 12 novembre 2014 – alla Giunta delle Elezioni e al Consiglio Regionale di deliberare sul “caso Marrone”, nel rispetto dell’art. 18, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale (“la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni [dalle elezioni] … a tal fine, la Giunta per le Elezioni … deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni [dalle elezioni]”);
 
– nella nota di accompagnamento dell’“atto di diffida stragiudiziale” succitato, era scritto, fra l’altro: «… la Giunta delle Elezioni non può dimettere le proprie funzioni, in attesa delle pronunce del magistrato ordinario; non lo può fare perché il Regolamento del Consiglio Regionale prevede tempi tassativi per la convalida degli eletti senza disporre alcuna eccezione, alcuna proroga, alcun rinvio. Tale tassatività è dovuta all’esigenza di tutelare sia i diritti di tutti i soggetti coinvolti o comunque interessati dal procedimento di convalida sia l’autonomia dell’organo consiliare (e, più in generale, dell’intero Consiglio Regionale) rispetto a qualsiasi altro ente, magistratura compresa. Peraltro, la stessa ordinanza del Tribunale di Torino (datata 15-22.09.2014, RG n. 20615/2014) che ha accertato l’ineleggibilità del consigliere Marrone ribadisce che “l’azione popolare (del cittadino elettore, ndr) diretta alla dichiarazione di ineleggibilità (o di decadenza) dell’eletto si colloca su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida (la sottolineatura è nel testo, ndr)”. Varie sentenze della Corte Costituzionale hanno ben evidenziato la profonda differenza fra i due diversi procedimenti, quello interno al Consiglio Regionale di convalida degli eletti e quello dell'”azione popolare” del cittadino elettore presso la magistratura ordinaria. Un procedimento non può sostituire l’altro, pena una pericolosa confusione di attribuzioni e di prerogative…».
 
 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti richiedono:
 
– all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di verificare presso gli uffici della Corte d’Appello di Torino la situazione del procedimento giurisdizionale inerente il consigliere Maurizio Marrone, e di sollecitare, nel rispetto delle reciproche prerogative, una pronuncia definitiva;
 
– al Presidente della Giunta delle Elezioni di convocare un’apposita seduta della Giunta dedicata al “caso Marrone”;
 
 – ad entrambi gli organismi del Consiglio Regionale di operare al fine di far aggiornare la scheda del consigliere regionale Maurizio Marrone presente nell’“Anagrafe degli Eletti” con le informazioni relative al processo giurisdizionale che lo vede ancora coinvolto. A tal fine si richiama l’art. 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive), che prevede la possibilità di effettuare annotazioni nella sezione dell’Anagrafe degli eletti dedicata a ciascun consigliere regionale.
 
 
Certi di un pronto riscontro, rivolgono distinti saluti.
 
 
Giulio Manfredi (Radicali Italiani)
 
Silvja Manzi (Associazione radicale Adelaide Aglietta)