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XXI Congresso Aglietta. Nuovo Statuto

STATUTO «ASSOCIAZIONE RADICALE “ADELAIDE AGLIETTA”»

Art. 1 – L’Associazione.

1. L’“Associazione radicale ‘Adelaide Aglietta’” si è costituita in Torino nell’anno 2000.

2. L’Associazione sostiene le iniziative dei soggetti radicali nazionali e transnazionali.

3. L’Associazione promuove iniziative politiche radicali, laiche, liberali, ambientaliste, libertarie, federaliste europee e nonviolente, in particolare, ma non in via esclusiva, sul territorio piemontese.

4. Attraverso l’Associazione gli iscritti danno attuazione alla Mozione annuale approvata dall’Assemblea degli iscritti.

Art. 2 – Gli iscritti.

1. Chiunque può iscriversi all’Associazione, anche se non cittadino italiano o se iscritto ad altra formazione politica.

2. Le condizioni di iscrizione sono:

a. l’accettazione del presente Statuto;

b. il versamento della quota annuale di iscrizione all’Associazione.

3. L’iscrizione ha validità annuale.

4. Gli elenchi degli iscritti all’Associazione sono pubblici.

Art. 3 – Gli organi.

1. Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea degli iscritti;

b. il/i Coordinatore/i.

2. L’Assemblea degli iscritti riunita in sessione ordinaria in forma pubblica elegge il/i Coordinatore/i, da uno a tre.

3. Il mandato degli organi elettivi si conclude alla data della successiva Assemblea degli iscritti.

4. Le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 4 – L’Assemblea degli iscritti.

1. L’Assemblea degli iscritti è il massimo organo deliberativo dell’“Associazione radicale ‘Adelaide Aglietta’”, di cui stabilisce gli obiettivi dell’azione politica attraverso le Mozioni approvate.

2. È costituita da tutti gli iscritti in regola con le condizioni di cui all’art. 2, comma 2. Delibera a maggioranza dei presenti.

3. Non è ammesso il voto per delega.

4. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria in forma pubblica almeno una volta nel corso dell’anno solare; è convocata dagli organi elettivi, mediante l’invio agli iscritti delle proposte di Ordine dei lavori e di Regolamento, almeno due settimane prima dell’adunanza.

5. Qualora gli organi elettivi non provvedano alla convocazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre, non possono raccogliere le iscrizioni all’Associazione per l’anno successivo e l’Assemblea può essere convocata su iniziativa di qualsiasi iscritto, a spese dell’Associazione, secondo le modalità di cui al comma precedente.

6. L’Assemblea degli iscritti può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione, secondo le modalità di cui al comma 4.

7. L’Assemblea degli iscritti può far decadere gli organi elettivi, con mozione di sfiducia motivata, recante l’indicazione del/i nome/i del/i candidato/i a sostituirlo/i. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione. Se approvata, la mozione comporta l’immediata sostituzione degli organi elettivi con il/i candidato/i indicato/i nella mozione stessa.

8. L’Assemblea degli iscritti si riunisce in caso di dimissioni collegiali degli organi elettivi. Qualora l’Assemblea non sia convocata entro 7 giorni dalle dimissioni degli organi elettivi, può essere convocata da qualsiasi iscritto, a spese dell’Associazione, secondo le modalità di cui al comma 4.

9. L’Assemblea degli iscritti discute e approva l’Ordine dei lavori e il Regolamento.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.

11. L’Assemblea degli iscritti approva il bilancio annuale dell’Associazione; approva la Mozione annuale; stabilisce la quota annuale di adesione; elegge da uno a tre Coordinatori.

Art. 5 – Il/I Coordinatore/i.

1. Il Coordinatore (o collegialmente se più di uno, fino a tre) promuove e coordina l’attività degli iscritti e garantisce l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea. Ha la responsabilità legale e politica dell’Associazione e presenta all’Assemblea una relazione sull’attività svolta. In caso di più Coordinatori ha la rappresentanza legale il candidato eletto con il numero maggiore di voti, in caso di parità sarà il più anziano, ovvero quello deciso di comune accordo tra i Coordinatori.

2. In caso di più Coordinatori colui che ha la rappresentanza legale regola l’attività dei coordinatori.

3. Il Coordinatore (o i Coordinatori) può nominare una segreteria che lo coadiuvi nell’adempimento del mandato; può incaricare uno o più iscritti di seguire specifiche attività e/o iniziative.

4. Il Coordinatore (o i Coordinatori) assicura la circolazione delle informazioni e il dibattito tra gli iscritti, con ogni mezzo e strumento, in particolare telematico.

5. Il Coordinatore (o i Coordinatori) vigila sull’osservanza dello Statuto e presiede l’Assemblea degli iscritti.

6. Il fondo comune dell’Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal/i Coordinatore/i. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

7. Il Coordinatore (o i Coordinatori) è responsabile del bilancio e propone le iniziative di politica economica e finanziaria; è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell’esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell’Associazione nonché la relazione di bilancio e li presenta all’Assemblea degli iscritti per l’approvazione.

8. Le spese per iniziative non previste dalla Mozione annuale, ed eccedenti l’ordinaria amministrazione, sono sempre deliberate dal/i Coordinatore/i.

Art. 6 – Modalità di elezione del/i Coordinatore/i.

1. Secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 11, l’Assemblea degli iscritti riunita in sessione ordinaria in forma pubblica elegge da uno a tre Coordinatori, pertanto, per l’elezione del/i Coordinatori, ogni iscritto dispone fino a tre voti; sono eletti, a scrutinio segreto, i primi tre candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra più di tre candidati, si procederà a un sorteggio solo tra chi ha ottenuto lo stesso numero di voti.

Art. 7 – Procedura di modifica dello Statuto.

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea straordinaria degli iscritti dell’Associazione con votazioni a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

2. L’Assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui all’art. 4, comma 4, del presente Statuto.

Art. 8 – Disposizioni finali.

1. L’“Associazione radicale ‘Adelaide Aglietta’” ha sede legale nel Comune di Torino.

2. È un’Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, costituita nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile.

3. I bilanci dell’Associazione sono pubblici.

4. Il codice fiscale dell’Associazione è: 97607300015.

5. L’eventuale scioglimento dell’“Associazione radicale ‘Adelaide Aglietta’” sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria degli iscritti. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività politico/istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

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