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NOTA SU INELEGGIBILITA’ A CONSIGLIERE COMUNALE DEL DOTT. PAOLO DAMILANO

L’art. 60 c. 1 n.11) d.lgs 267/2000 prevede quale causa di ineleggibilità a sindaco ed a consigliere comunale, il ruolo di amministratore e dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, all’interno di “istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia”.

Film Commission Torino Piemonte (FCTP) è una Fondazione senza fini di lucro, della quale Città di Torino e Regione Piemonte sono i soci fondatori al 50%. come si legge anche dall’atto costitutivo del 20 luglio 2000; in forza dello Statuto approvato il 30 ottobre 2013, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, e sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

In quanto Fondazione della Regione Piemonte e della Città di Torino, FCTP rientra pienamente nella definizione data all’art. 60 co. 1 n. 11) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di “istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia”; l’ipotesi è suffragata dalla giurisprudenza la quale conferma che il potere di nomina degli amministratori sarebbe sufficiente a far sussistere tale rapporto di dipendenza.

Il consigliere Paolo Damilano è stato Presidente della Film Commission Torino Piemonte a far data dal 1/8/2017.

Il citato d.lgs 267/2000 prevede all’articolo art. 60 comma 3 che: “Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”; per le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Torino e per la carica di Sindaco, tale termine scadeva il 4 settembre 2021, a mezzogiorno.

La Film Commission Torino Piemonte ha dichiarato che Damilano sarebbe “eleggibile a sindaco di Torino perché non è più presidente della Film Commission dal 16 agosto in quanto il suo mandato, come da Statuto, è cessato con l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, avvenuta in data 30 giugno 2021, e con il 16 agosto 2021 sono anche decorsi i 45 giorni di prorogatio prevista per legge per i soli atti di ordinaria amministrazione”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26123/2013, resa proprio per il caso di un sindaco giudicato ineleggibile ai sensi dell’art. 60 co. 1 n. 11), ha rilevato che: • “La ratio della causa di ineleggibilità è quella di evitare l’esistenza di posizioni che possano ledere la par condicio dei candidati, in ragione dell’attività dagli stessi svolta come amministratori o organi di enti dipendenti dal Comune, tale da determinare una posizione di privilegio per l’esercizio di funzioni socialmente utili e potenzialmente incidenti sulla volontà degli elettori”; ai sensi pertanto dell’art. 60 comma 3 d.lgs 267/2000, Damilano – per poter essere eleggibile – avrebbe dovuto “cessare dalle funzioni” entro le ore 12:00 del 4/09/201.

In realtà, anche successivamente al 16 agosto 2021, il nome e l’immagine di Paolo Damilano compaiono in articoli e post su Facebook nel quale egli viene indicato quale presidente di Film Commission Torino Piemonte e, in forza di questo, avrebbe siglato accordi e firmato protocolli d’intesa con alcune amministrazioni.

Tale situazione appare ancora più grave se letta alla luce delle indicazioni dell’articolo 60, comma 6 del d.lgs 267/2000 il quale prescrive che “la cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito”, questione che non sembra essere avvenuta nel caso specifico della FCTP e del suo Presidente Damilano.

Paolo Damilano pertanto, a differenza di quanto previsto dalla legge e ribadito dalla citata sentenza di Cassazione, non è cessato dalla carica, nel senso che ha continuato effettivamente a porre in essere atti e comportamenti inerenti all’ufficio rivestito.

In ogni caso, la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata (n. 26123/2013), ha rilevato altresì che “la decadenza dalla carica alla fine del termine di prorogatio non opera automaticamente ma dev’essere comunque accertata con atto dell’ente”; il sig. Damilano avrebbe dunque dovuto dimettersi dalla carica o attivarsi per far dichiarare formalmente la sua decadenza.

PER TUTTE QUESTE RAGIONI, AI SENSI DELL’ART. 60 C. 1 N.11), C.3, C.6 D.LGS 267/2000, PAOLO DAMILANO DEVE CONSIDERARSI INELEGGIBILE A CONSIGLIERE COMUNALE, E NE DEVE PERTANTO ESSERE DICHIARATA LA DECADENZA DA TALE CARICA.

(Nota a cura dell’avvocato Alberto Ventrini, Torino, 20/11/2021)