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CASO MARRONE: DIFFIDA AD ADEMPIERE AL PRESIDENTE GIUNTA ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE (12/11/2014)

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

EX ART.3, D.LGS. N. 198/2009

Per il sig. Giulio MANFREDI (C.F. …………) quale cittadino residente nella Regione Piemonte in Torino, in via ……….., titolare della tessera elettorale n. ….

rappresentato ai fini della presente procedura dall’Avv. Antonio M. Polito (C.F. ………… fax n. 011.5119896, PEC: ) e domiciliato presso il suo studio, sito in Torino, Piazza Castello n.9, in virtù di procura resa in calce al presente atto

nei confronti dell’Ill.mo

Presidente pro-tempore della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità della Regione Piemonte, con sede in Torino, via Alfieri n.15.

§

Premesso che

  • In data 25.05.2014 si sono svolte le votazioni per l’elezione del Consiglio regionale del Piemonte ed il Sig. Maurizio Raffaello MARRONE è risultato eletto come consigliere all’interno della lista ‘Crosetto – Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale’;
  • Con verbale del 13.06.2014 l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Torino ha proclamato gli eletti di dette elezioni regionali del 25.05 precedente, tra cui il suddetto Sig. Maurizio Raffaello MARRONE;
  • Alla data dell’11.07.2014 veniva costituita la ‘Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibiità e l’insindacabiità‘ della Regione Piemonte, con l’elezione a Presidente del Consigliere Paolo Mighetti e delle altre cariche previste (Vicepresidenti e Segretario);
  • Con la seduta del 04.08.2014 la Giunta per le Elezioni si riuniva per gli adempimenti previsti, tra gli altri, dagli artt. nn.17 e 18 del  Regolamento interno del Consiglio regionale;
  • Nella medesima seduta, tra le situazioni che presentavano astratte situazioni di ineleggibilità, veniva segnalata quella relativa al Consigliere MARRONE;
  • Nonostante nei confronti di quest’ultimo, sin dalla data del 03.07.2014, era stato presentato presso il Tribunale di Torino un ricorso ex art.702-bis C.p.c. (R.G. n. 20615/2014) per farne dichiarare la situazione di ineleggibilità dovuta alla sua carica di componente all’interno del CDA della Società con personalità giuridica pubblica I.R.E.S. Piemonte, il Consigliere MARRONE, nella medesima seduta (04.08), dichiarava di essere nel frattempo decaduto;
  • La medesima seduta concludeva, quindi, con il richiedere al Consigliere MARRONE di fornire precisazioni sulla conclusione del procedimento di decadenza;
  • Nella successiva seduta dell’08.09.2014, quindi, la Giunta per le Elezioni stabiliva di procedere all’esame della documentazione relativa al Consigliere MARRONE nella seduta successiva;
  • Con l’Ordinanza del 15-22.09.2014, la Camera di Consiglio – sezione feriale del Tribunale di Torino accoglieva il ricorso proposto nei confronti del Consigliere MARRONE, accertandone l’ineleggibilità alla carica di consigliere della Regione Piemonte ai sensi dell’art.2, comma 1, n.11 della L. n.154/1981 e, per l’effetto, coreggendo il risultato delle elezioni del Consiglio regionale della Regione Piemonte del 25.05.2014 e sostituendo al Consigliere MARRONE il successivo candidato avente diritto per il quale ne sussistano i presupposti di Legge;
  • Detta Ordinanza veniva trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Torino al Presidente della Regione Piemonte ex art. 22, comma 6, del D. Lgs. n.150/2011;
  • Ancora nella seduta del 22.09.2014, tuttavia, la Giunta per le Elezioni “proseguiva l’esame della condizione del Consigliere MARRONE […] valutando i documenti trasmessi dal Consigliere”;
  • Con la seduta del 29.09.2014, quindi, la Giunta per le Elezioni da un lato deliberava all’unanimità la proposta al Consiglio regionale di convalida di 50 Consiglieri; dall’altro deliberava, a maggioranza, la “sospensione del pronunciamento in merito alla convalida del Consigliere MARRONE, in considerazione del procedimento giurisdizionale in corso relativo alla sua eleggibilità”, atteso che il medesimo Consigliere promuoveva appello avverso il provvedimento di ineleggibilità del Tribunale di Torino;
  • L’art. 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale prescrive, al comma n.3, che “la convalida [delle elezioni, da parte del Consiglio regionale] deve comunque avvenire entro 120 giorni” e che “a tal fine, la Giunta per le Elezioni […] deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni [dalle elezioni]“;
  • Detto termine di 90 giorni dal giorno delle elezioni (25.05) è spirato in data 23.08.2014;
  • In ogni caso, quando una causa di ineleggibilità “esista al momento dell’elezione” ed il Consiglio la contesta al Consigliere, costui “ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della notifica per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità” (art.18, commi 4 e 5, Regol.);
  • Quindi, “entro i 10 giorni successivi [dal precedente termine concesso al Consigliere], il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende osservare” (art.18, comma 6, Regol.);
  • Infine, “qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della notifica, il Consiglio lo dichiara decaduto” (art.18, comma 7, Regol.);
  • Nonostante tale stringente disciplina sui tempi di convalida delle elezioni, e delle rigide previsioni ad essa connesse, ad oggi, 7 novembre 2014, a oltre 5 (cinque) mesi dalle elezioni regionali, la decisione della Giunta per le Elezioni in ordine alla proposta di convalida per il Consigliere MARRONE risulta ancora ‘sospesa’ nonostante l’abbondante spirare tanto del termine di 90 giorni dato ad essa Giunta, che quello di 120 giorni dato al Consiglio dal Regolamento interno del Consiglio regionale stesso;
  • Il Regolamento interno del Consiglio, tuttavia, negli articoli citati, non solo non prevede la possibilità di superare i 90 giorni di tempo per “presentare le proprie conclusioni al Consiglio” (Art.18, comma 3), ma non permette neanche di sospendere ‘sine die’ la sua attività di proposta di convalida dell’elezione dei Consiglieri, pur in attesa di un provvedimento di natura giudiziale;
  • Un provvedimento che peraltro, a voler ben considerare, alla data odierna già c’è, e che si è espresso in favore della decadenza per incompatibilità del Consigliere Maurizio Raffaello MARRONE.

§

In virtù di quanto in premessa,

l’odierno istante, come in questa sede identificato e rappresentato, ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 3, D. Lgs. n.198/2009,

DIFFIDA

II  Presidente pro-tempore della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità della Regione Piemonte,

in virtù degli artt. nn. 17 e 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte vigente, a concludere senza ulteriore ritardo, e comunque entro 90 giorni dalla ricezione della presente, il procedimento di convalida degli eletti nelle elezioni regionali del Piemonte del 25.05.2014, con ogni effetto di Legge.

Si preannuncia che, in caso di ulteriore superamento del termine di cui sopra, verrà incardinato nei termini di Legge il procedimento di cui agli artt. 3 e segg. del D. Lgs. n. 198/2009 ed interessato il Giudice amministrativo per la realizzazione coattiva degli interessi in questa sede rappresentati.

Si chiede espressamente di ricevere formale comunicazione delle iniziative che verranno assunte, ex art.3, co.I, terzo periodo, del D. Lgs. 198/2009, presso il domicilio eletto in atti.

§

 

 

Si allega:

– copia documento d’identità;

– copia tessera elettorale.

§

Torino li  12 novembre 2014

 

Giulio MANFREDI

Avv. Antonio M. Polito