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Piemonte e PEBA

ACCESSIBILITA’ E PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA): IL PARADOSSO PIEMONTESE.

 

Il primo “Programma nazionale biennale d’azione sulla disabilità”, recepito con DPR del 4 ottobre 2013, nell’ambito della linea d’intervento concernente la Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, individua come prioritario il “rafforzamento dell’efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi  pubblici esistenti (Piano per l’Eliminazione delle Barriere  Architettoniche – P.E.B.A. – […] previsti dall’art. 32 della L. 41/86 e dall’art.  24, comma 9, della L. 104/92) e fissa obiettivi temporali certi per l’ottenimento dei risultati”.

Il “rafforzamento dell’efficacia” è, però, una delicata circonlocuzione per evitare l’effettivo problema sottostante: l’assenza dei PEBA. E’ evidente, infatti, come sia difficile rendere maggiormente efficace uno strumento di pianificazione inesistente nella maggior parte dei Comuni italiani.

I PEBA sono previsti dalla l. 41/86, art 32, commi 21-22: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati […] dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione”.

La portata dei PEBA è stata successivamente integrata e ampliata dalla legge 104/92, art. 24, comma 9, che, dandone per scontata l’esistenza, ne prevedeva una semplice modifica: “I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”.

La definizione dei PEBA sarebbe dovuta avvenire, quindi, entro il 1987; in caso contrario, le Regioni avrebbe dovuto “commissariare” le amministrazioni inadempienti. Nel 1992, poi,  i PEBA avrebbero dovuto essere modificati, ampliandone la portata con riferimento all’accessibilità degli spazi urbani.

Con riferimento alla Regione Piemonte, nell’evidenziare il peso ed il significato di questi quasi 30 anni di quasi totale inadempienza e silenzio, dobbiamo rilevare come era ben chiara a tutti gli enti locali la portata delle indicazioni normative e le conseguenti responsabilità.

 

La Regione Piemonte, nel 1988, infatti, inviava due lettere (n° 3/EE.LL. del 12/1/88, n° 604/EE.LL. del 20/6/88) con cui s’invitavano le diverse Amministrazioni a comunicare all’Assessorato Enti locali l’esistenza o meno di un PEBA.

Sempre nel 1988 l’ANCI Piemonte avviava una ricerca sullo stato di applicazione del comma 22 dell’art. 32 della L. 41/86. Il Presidente dell’ANCI Piemonte inviava a tutti i comuni una lettera di presentazione della ricerca, con allegato un questionario, nel mese di luglio 1988. Una seconda lettera di sollecito era inviata nel mese di novembre e una terza nel mese di marzo 1989.  Dei 1209 comuni interpellati risposero in 887, di cui 63 affermando di avere un piano. Dalla successiva analisi di queste risposte affermative emergeva, però, come solo 13 di questi avessero predisposto dei documenti che rispondevano a quelle che potevano essere le caratteristiche di un PEBA.

La Regione, inviava successivamente due Circolari esplicative sulla normativa con cui s’intendeva: “ … fornire a tutte le Amministrazioni, le direttive e i chiarimenti che si ritengono indispensabili a una corretta e uniforme osservanza degli obblighi di legge (Circ. Reg. Piemonte, 09/05/1989, “Oggetto: Barriere architettoniche e Piano per la loro eliminazione”; Circ. Reg. Piemonte, 04/08/1989, “Schede guida per la compilazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ex Legge 41-86”).

Sempre la Regione Piemonte organizzava, nei mesi di aprile e maggio 1990, un ciclo di corsi e seminari rivolti a tecnici, funzionari e amministratori degli Enti locali e USSL dal titolo: “Verso il superamento delle barriere architettoniche”. Contestualmente all’iniziativa formativa, la Regione pubblicava un opuscolo informativo dal titolo “Piani per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche”, in cui si ribadisce chiaramente che: “La legge 41/86 introduce all’articolo 32, comma 21, l’obbligo di adottare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche […] Il comma 22 aggiunge che la mancata adozione del Piano comporterà il commissariamento dell’Amministrazione inadempiente da parte della Regione. […] è indubbio che uno strumento siffatto debba contenere un quadro programmatico esauriente degli adeguamenti da effettuare […] ciò comporta un rilievo delle barriere, e la quantificazione della spesa per l’adeguamento, prospettando anche i tempi necessari a completare tutte le realizzazioni previste”.

 

Il 13-14 Ottobre 1989 si teneva, inoltre, a Torino un convegno dal titolo: “Vivere senza Barriere. Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e progettazione per l’accessibilità: esperienze, confronti, proposte”. Il Convegno era organizzato dall’A.N.C.I., in collaborazione, in particolare, con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino. In occasione del convegno, gli uffici tecnici del comune di Torino dichiaravano che dal momento che la città non era ancora riuscita a predisporre il PEBA, era stata chiesta alla Regione una proroga dei termini di presentazione. Nella successiva pubblicazione degli atti del convegno, circa un anno dopo, era inserita una relazione sulla situazione in cui si affermava, riguardo ai PEBA, che: “Non è stato possibile avere, nonostante alcuni sondaggi effettuati, dati complessivamente più aggiornati …”. Ovvero, la situazione era rimasta invariata,  nonostante la proroga.

 

E’ evidente come, per almeno tre anni (1988, 1989, 1990), in Piemonte si sia parlato diffusamente dei PEBA. La Regione, il Comune di Torino e tutti gli altri comuni ed enti  piemontesi erano perfettamente a conoscenza delle rispettive responsabilità riguardanti la predisposizione dei PEBA (e delle conseguenze di un’eventuale inadempienza). Erano, altresì, in possesso di tutte le informazioni e dei supporti necessari per un’adeguata predisposizione dei Piani stessi.

 

Filomena Gallo, Marco Cappato e Gustavo Fraticelli, a nome dell’Associazione Luca Coscioni, hanno scritto a Piero Fassino, Presidente dell’ANCI, e sindaco di Torino per chiedere che l’attuazione dei PEBA non sia una promessa che rimane sulla carta: “Le scriviamo per chiedere all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di fare quanto in Suo potere per interrompere una condizione di illegalità diffusa e di vera e propria flagranza di reato nei confronti delle persone disabili a causa dell’inesistenza in tutti Comuni italiani dei Piani per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche, pur previsti dalla legge. […]”.

 

Comune di Torino, Regione Piemonte ed ANCI, cosa hanno da dichiarare relativamente ad un quarto di secolo di inadempienze? Occorre un’immediata e chiara assunzione di responsabilità rispetto ad un impegno non più prorogabile.  Occorre impegnarsi a superare quelle barriere politico-culturali, di cui i PEBA sono un simbolo paradigmatico, che caratterizzano il nostro paese, in cui, relativamente ad alcuni diritti ed ai conseguenti doveri istituzionali, fanno riscontro, troppo spesso, colpevoli inadempienze, che rischiano di tradursi in vere e proprie discriminazioni.

 

Domenico Massano  (Associazione radicale Adelaide Aglietta e Associazione Luca Coscioni)

 

Vedi anche:

http://www.radioradicale.it/scheda/431731/leliminazione-delle-barriere-architettoniche

 

http://www.radioradicale.it/scheda/417245/piano-eliminazione-barriere-architettoniche-torino-anno-zero-conferenza-stampa-associazione-aglietta-e-ass

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 1986). 

 

(GU n. 49 del 28-2-1986 – Suppl. Ordinario )

 

Testo in vigore dal: 28-2-1986

 

 

 

Art. 32. 

 

…. Omissis ….

 

21. Per gli edifici pubblici gia’  esistenti  non  ancora  adeguati alle prescrizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile  1978,  n.  384,  dovranno  essere  adottati  da  parte  delle

Amministrazioni  competenti  piani  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della  presente legge.

 

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e  delle  province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario  per l’adozione dei piani di eliminazione delle  barriere  architettoniche presso ciascuna amministrazione.

 

 

 

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

(GU n.39 del 17-2-1992 – Suppl. Ordinario n. 30 ) 

note: Entrata in vigore della legge: 18-2-1992

 

Art. 24. (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)

 

… Omissis …

 

9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilita’ degli  spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all’installazione  di semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone handicappate.