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Esposto alla Procura di Torino su mancata decadenza di Michele Giovine

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI  TORINO

 

 

Ill.mo Signor Procuratore 

 

 

 

 

I sottoscritti Igor Boni, nato a …….; Giulio Manfredi, nato a ……..; Silvio Viale, nato a ……..; in qualità di cittadini residenti ed elettori presso la Regione Piemonte,

 

 

espongono

 

 

 

1) Con sentenza in data 30/6/2011 il Tribunale di Torino, sezione I penale, condannava il sig. Michele Giovine alla pena di anni due e mesi otto di reclusione    per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 90 c. II dpr 570/1960, disponendo altresì la pena accessoria  della sospensione dai pubblici uffici per la durata di anni due e dal diritto elettorale di eleggibilità per anni cinque.

 

La Corte d’Appello di Torino, sezione  I penale, con sentenza in data 22/5/2012 confermava la predetta condanna a carico del sig. Michele Giovine.

 

Avverso la sentenza d’appello l’imputato ricorreva per cassazione, ma la Corte di Cassazione, sezione V penale, con sentenza in data 14 /11/2013 rigettava il ricorso.

 

La sentenza di condanna a carico di Michele Giovine è pertanto divenuta definitiva in data 14 novembre 2013.

 

 

2) Il sig. Michele Giovine riveste la carica di Consigliere della Regione Piemonte, a seguito dell’elezione al Consiglio Regionale ottenuta nella tornata elettorale del marzo 2010.

 

Ai sensi dell’art. 7 c. I lett. e) d.lgs 31/12/2012 n. 235, non possono essere candidati nè possono comunque ricoprire la carica di consigliere regionale coloro che hanno riportato una condanna definitiva per delitto non colposo ad una pena non inferiore ad anni due di reclusione.

 

L’art. 8 c. VI dello stesso d.lgs prescrive poi che chi ricopre la carica di consigliere regionale decade dalla stessa di diritto, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ostativa ex art. 7 c. I.: il sig. Giovine, alla luce della sentenza di condanna riportata come indicato al punto1), si trova pertanto nelle condizioni di legge per incorrere nella decadenza dalla carica di consigliere regionale.

 

Alla luce di tale precisa disposizione normativa, appare peraltro evidente che il Consiglio Regionale di appartenenza del soggetto decaduto ex lege, non possa che dichiarare tale decadenza, prendendo atto dell’intervenuta causa ostativa al mantenimento di detta carica.

 

In altri termini, il d.lgs 235/2012 non concede alcun potere discrezionale all’organo di appartenenza del soggetto decaduto dalla carica.

 

 

3) Il Consiglio Regionale del Piemonte, pur a conoscenza dell’intervenuta sentenza di condanna definitiva a carico del consigliere Michele Giovine – vedi anche lettere inviate dall’Associazione Radicale Adelaide Aglietta sia al Presidente del Consiglio Regionale (allegato n. 1) sia alla Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale (allegato n. 2) nonché la risposta del Presidente del Consiglio Regionale (allegato n. 3) – dal 14/11/2013 ad oggi non ha provveduto a dichiarare la decadenza del consigliere Michele Giovine dalla carica.

 

La Giunta delle elezioni presso il Consiglio Regionale risulta essersi riunita una prima volta solo in data 31 gennaio 2014 (dopo due mesi e mezzo dalla sentenza): in tale sede non è stata assunta alcuna decisione, tranne un rinvio della decisione stessa ad una sentenza del Consiglio di Stato, che appare del tutto ultronea rispetto all’oggetto del contendere; la successiva riunione della Giunta delle elezioni si è tenuta il giorno 6 marzo 2014, ma anche in tale sede nulla è stato deciso a causa della mancanza del numero legale dei consiglieri appartenenti alla Giunta stessa.

 

Ad oggi quindi sono trascorsi quasi quattro mesi dal passaggio in giudicato delle sentenza di condanna del consigliere Michele Giovine, ostativa ex lege alla sua permanenza nel Consiglio regionale del Piemonte, ma tale assemblea – in palese violazione del disposto degli artt. 7 c. I – 8 c. VI d.lgs 235/2012 – non ha ancora dichiarato la decadenza dalla carica del consigliere regionale Michele Giovine.

 

Si evidenzia qui il diverso atteggiamento e comportamento istituzionale del Consiglio Comunale di Gurro (del quale pure faceva parte il sig. Michele Giovine) il quale, debitamente sollecitato dall’Associazione radicale Adelaide Aglietta (allegato n. 4), nella seduta straordinaria del 1° marzo 2014 ha dichiarato decaduto il sig. Michele Giovine dalla carica di consigliere comunale, provvedendo alla sua surroga con il primo dei non eletti della Lista “Intesa”.

 

 

4) La dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale a seguito del passaggio in giudicato di sentenza di condanna ostativa ex artt. 7-8 d.lgs 235/2012, come già visto, è provvedimento dovuto da parte dell’assemblea di appartenenza del soggetto interessato, senza che la legge conceda e/o preveda alcun margine discrezionale nell’assunzione di tale provvedimento.

 

Pacifica appare poi la natura di pubblico ufficiale da parte dei membri di un  Consiglio regionale.

 

La declaratoria di decadenza del consigliere Michele Giovine ex art. 8 c. VI d.lgs 235/2012 da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, costituisce inoltre atto di tale Ufficio – dell’assemblea e/o della Giunta delle elezioni costituita in seno ad essa – urgente ed indifferibile, che deve essere reso per evidenti ragioni di giustizia trattandosi sia di dar corso ad una sentenza penale di condanna, che di rispettare il dettato normativo di una disposizione di legge nazionale.

 

 

 

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Alla luce pertanto di tutte le considerazioni in fatto ed in diritto sin qui svolte, i sottoscritti  Igor Boni, Giulio Manfredi, Silvio Viale, in qualità di cittadini ed elettori della Regione Piemonte chiedono che la S.V. voglia svolgere tutti i necessari atti di indagine preliminare volti ad accertare l’eventuale sussistenza di estremi di reato, in particolare ex art. 328 c.p., nella condotta del Consiglio Regionale del Piemonte e/o della sua Giunta delle elezioni, che dal 14 novembre 2013 ad oggi ha indebitamente omesso di pronunciare la decadenza dalla carica di consigliere regionale del sig. Michele Giovine, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 31/12/2012 n., 235.

 

 

I sottoscritti Igor Boni, Giulio Manfredi, Silvio Viale chiedono di essere informati ex art. 408 c. II c.p.p. dell’eventuale richiesta di archiviazione del presente procedimento.

 

 

I sottoscritti  Igor Boni, Giulio Manfredi, Silvio Viale nominano a proprio difensore di fiducia l’avv. Alberto Ventrini con Studio in Torino – corso Galileo Ferraris n.14, che espressamente nominano proprio procuratore speciale ex art. 122 c.p.p. per la presentazione dell’atto.

 

 

Si allegano: 1) lettera Associazione Radicale Aglietta al Presidente del Consiglio Regionale in data 5/2/2014; 2) idem, alla Giunta delle elezioni presso il Consiglio Regionale in data 28/2/2014; 3) risposta Presidente del Consiglio Regionale in data 19/2/2014; 4) lettera Associazione Radicale Aglietta al Consiglio Comunale di Gurro ed al Prefetto di Verbania in data 14/2/2014.

 

 

Torino, 10 marzo 2014

 

Igor Boni

 

Giulio Manfredi

 

Silvio Viale

 

 

Per autentica delle sottoscrizioni

 

Torino, 10 marzo 2014

 

Avv. Alberto Ventrini