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Razzismo/Lettera aperta radicale a prefetto Vercelli sul caso di San Germano V.se.

  Al Prefetto di Vercelli

Dr. ssa Maria Rosa Trio

Sua Sede

Vercelli, 7 settembre 2017

Oggetto: richiesta intervento urgente in merito Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 9 agosto 2017 del Comune di San Germano V. Se (VC) all’oggetto “Tutela del territorio sangermanese dall’invasione/immigrazione delle popolazioni africane e non. Provvedimenti”.

Il provvedimento in oggetto è viziato in modo irreparabile da due diversi ordini di criticità.

Innanzitutto, troviamo espressa in un atto pubblico la violazione evidente della legislazione internazionale e nazionale a difesa dei diritti inalienabili dell’uomo, qualsiasi sia la sua pelle, la sua razza, il suo credo religioso, le sue opinioni sociali e politiche. Oltre a un doveroso richiamo alla Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo e alla Costituzione italiana, ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione il seguentie stralcio dell’articolo 43 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 all’oggetto “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero”:

Articolo 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

  1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
  2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
  3. a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
  4. b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
  5. c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità … omissis …”.

 A fortiori, i sottoscritti richiamano, altresì, il seguente passaggio dell’art. 1 della cosiddetta “Legge Mancino” (Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”): “… omissis … è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni che, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; … omissis …”.

Il secondo ordine di criticità concerne la costruzione tecnico-giuridica del provvedimento in oggetto. L’amministrazione comunale di San Germano V.se impone ai “Proprietari o Conduttori o Gestori di immobili siti nel Comune” oneri di comunicazione che non trovano riscontro e legittimazione in alcuna legge dello Stato ma nella situazione di fatto (“… omissis … dato atto che la situazione sopra esplicitata … omissis … legittima l’Autorità Comunale (e il Sindaco che la rappresenta) ad assumere i propri poteri … omissis …). Ai contravventori è applicata una sanzione amministrativa pesante (da euro 150 a euro 5.000) con un generico richiamo alla legge n. 689/1981 e s.m.i. (cosiddetta”legge di depenalizzazione”), il cui art. 1 così recita: “Art. 1
Principio di legalità. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati…. omissis …”.

La materia è già regolamentata dall’art. 7 del già citato D.Lgs. 286/98, che recita: “1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”.

Segnaliamo, poi, questo ulteriore passaggio del provvedimento: “… omissis … dato atto che trattasi di atto di indirizzo pr cui non si rende necessario esprimere parere ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 … omissis …”. Il primo comma dell’art. 49 citato così recita: Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”. Il provvedimento in oggetto prevede l’emanazione di sanzioni amministrative con relativi introiti di fondi che comportano appunto “riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”

Infine, non possiamo non segnalare alla Sua attenzione un passaggio del provvedimento in oggetto che riguarda direttamente la sua funzione e il suo ufficio: “… omissis … E’ intollerabile che Prefetture …. facciano business con il sistema dell’accoglienza disinteressandosi (letteralmente: fregandosene) dell’Amministrazione Comunale …. omissis …”. Un’affermazione del genere fatta durante un comizio politico sarebbe comunque passibile di denuncia penale; ci pare ancora più grave che sia contenuta in un atto pubblico di un’amministrazione comunale, avallato da un segretario comunale.

Sicuramente abbiamo dimenticato altri profili di illegittimità di un provvedimento che a parere nostro non può e non deve essere sanato ma deve essere semplicemente ritirato, fatto salvo l’accertamento di eventuali responsabilità penali derivanti dalla violazione delle leggi da noi evidenziate.

 E’ ormai passato un mese dall’emanazione del provvedimento in oggetto, che ha avuto un’ampia eco nei media non solo locali ma nazionali. Il silenzio da parte della Prefettura di Vercelli rispetto a tale documento potrebbe essere interpretato come implicito assenso. Le chiediamo, pertanto, di intervenire nei confronti dell’amministrazione comunale di San Germano V.se per richiedere il ritiro tout court della Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 9 agosto 2017.

 Rimanendo a disposizione per qualsiasi approfondimento, Le inviamo distinti saluti.

Igor Boni (Direzione Radicali Italiani)

Roswitha Flaibani (Garante Detenuti della Città di Vercelli)

Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta)