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Incompatiblità, azioni popolari!

Viale, Pisano e Grizzanti sono assistiti dagli avvocati Alberto Ventrini (della giunta di segreteria dell’Associazione Aglietta) e Antonio Polito (iscritto dell’Associazione Aglietta)

TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso ex artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570.
I signori: Nathalie Pisano, nata a …….il …………… , residente in …….. C.F.:…………. ; Silvio Viale, nato a…………..il ……., residente in ……………..C.F. ……………..; Salvatore Grizzanti, nato a ……………..residente in ……………….; C.F.:……………………………, come elettori della Regione Piemonte, tutti elettivamente domiciliati in Torino, presso lo Studio dell’avv. Alberto Ventrini che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Antonio Polito, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine del presente atto;
premesso che:
– in data 3 maggio 2010 l’on. Roberto Cota è stato proclamato consigliere regionale del Piemonte (eletto alle consultazioni del 28/29 marzo 2010 quale candidato Presidente per la lista regionale Roberto Cota Presidente );
– l’on. Roberto Cota ricopre tuttora questa carica e ricopre contemporaneamente la carica di deputato (per la lista Lega Nord Padania, proclamazione dell’elezione avvenuta il 22 aprile 2008), carica già ricoperta quindi all’atto della proclamazione a consigliere regionale del Piemonte;
-che la predetta carica di deputato risulta incompatibile con quella di consigliere regionale del Piemonte ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 c.2 Costituzione – 4 c.1 L.23/4/1981 n.154;
– che ai sensi dell’art. 6 c. 1-2 L.154/81, “La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente”;
– che ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo 6, “la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di  (…) incompatibilità”;
che l’on. Cota, dopo la sua proclamazione a consigliere regionale, non si è dimesso dalla carica di deputato né ha cessato dalle funzioni connesse a tale carica;
– che, in relazione al rapporto tra la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il presente instaurando giudizio avanti al Tribunale Ordinario, si richiama quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale in sentenza 22/10/1996 n. 357: “La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell’eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch’esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell’interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda. Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte nella sent. n. 235 del 1989, ove si è chiarito che l’autonomia dell’azione di fronte al giudice – pur in presenza del procedimento di contestazione dell’incompatibilità e della possibilità di rimediarvi, che la legge consente all’interessato nel medesimo procedimento –  dipende dall’esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l’attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi … omissis … Tanto basta a escludere che sussista la pretesa violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la Regione e, in particolare, dell’art. 115 Cost…. omissis … Il ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni apparirebbe un improprio strumento di sostegno, rispetto all’esito di una procedura giudiziaria, delle aspettative di un suo consigliere, strumento che, al contrario, varrebbe contro quelle del candidato il quale, eventualmente, dovesse prendere il posto del primo, una volta riconosciutane l’incompatibilità … omissis … P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all’art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154.”;
tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 4 – 6  L.154/81, 9 bis -82 DPR 570/60, fatta salva per l’on. Cota la facoltà prevista dall’art. 7 c. 5 L. 154/81, poichè appare evidente la posizione di incompatibilità dell’on. Roberto Cota, se ne chiede la declaratoria di incompatibilità dalla carica di consigliere regionale del Piemonte.
Per tutto quanto sopra dedotto ed esposto, i sottoscritti Nathalie Pisano, Silvio Viale e Salvatore Grizzanti come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570
ricorrono
all’Ill.mo Tribunale di Torino affinchè lo stesso voglia, previa fissazione dell’udienza di discussione nonché previa facoltà del resistente di rimuovere nelle more del procedimento la causa dell’incompatibilità entro un congruo termine (ex sent. Corte Cost. n. 160/1997), dichiarare l’incompatibilità – con efficacia ex tunc – dell’on. Roberto Cota rispetto alla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla carica stessa.
Con vittoria di spese in caso di opposizione al presente ricorso.
Si producono: doc.n.1) scheda del consigliere regionale Roberto Cota (fonte: sito ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte); doc.n.2) scheda del deputato Roberto Cota  (fonte: sito ufficiale della camera dei Deputati).
Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il presente atto è esente da spese e contributi ex art. 3 L. 1147/1966.
Salvis iuribus.
Torino, 2 giugno 2010
avv. Alberto Ventrini
avv. Antonio Polito

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TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso ex artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570.
I signori: Nathalie Pisano, nata a …….il …………… , residente in …….. C.F.:…………. ; Silvio Viale, nato a…………..il ……., residente in ……………..C.F. ……………..; Salvatore Grizzanti, nato a ……………..residente in ……………….; C.F.:……………………………, come elettori della Regione Piemonte, tutti elettivamente domiciliati in Torino, presso lo Studio dell’avv. Alberto Ventrini che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Antonio Polito, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine del presente atto;
premesso che:
– in data 3 maggio 2010 l’on. Gianluca Buonanno è stato proclamato consigliere regionale del Piemonte (eletto alle consultazioni del 28/29 marzo 2010 per la lista Lega Nord Bossi, quota proporzionale, circoscrizione di Vercelli);
– l’on. Gianluca Buonanno ricopre tuttora questa carica e ricopre contemporaneamente le cariche di : 1) deputato (per la lista Lega Nord Padania, proclamazione dell’elezione avvenuta il 22 aprile 2008), carica già ricoperta quindi all’atto della proclamazione a consigliere regionale del Piemonte; 2) sindaco del comune di Varallo (VC), alla quale è stato eletto nel 2007, e quindi ricopriva tale carica all’atto della proclamazione a consigliere regionale del Piemonte;
-che le predette cariche di deputato e di sindaco di comune compreso nel territorio della regione Piemonte, risultano incompatibili con quella di consigliere regionale del Piemonte ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 c.2 Costituzione – 4 c.1 L.23/4/1981 n.154;
– che ai sensi dell’art. 6 c. 1-2 L.154/81, “La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente”;
– che ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo 6, “la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di  (…) incompatibilità”;
che l’on. Buonanno, dopo la sua proclamazione a consigliere regionale, non si è dimesso dalla carica di deputato e dalla carica di sindaco del comune di Varallo , né ha cessato dalle funzioni connesse a tali cariche;
– che, in relazione al rapporto tra la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il presente instaurando giudizio avanti al Tribunale Ordinario, si richiama quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale in sentenza 22/10/1996 n. 357: “La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell’eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch’esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell’interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda. Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte nella sent. n. 235 del 1989, ove si è chiarito che l’autonomia dell’azione di fronte al giudice – pur in presenza del procedimento di contestazione dell’incompatibilità e della possibilità di rimediarvi, che la legge consente all’interessato nel medesimo procedimento –  dipende dall’esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l’attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi … omissis … Tanto basta a escludere che sussista la pretesa violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la Regione e, in particolare, dell’art. 115 Cost…. omissis … Il ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni apparirebbe un improprio strumento di sostegno, rispetto all’esito di una procedura giudiziaria, delle aspettative di un suo consigliere, strumento che, al contrario, varrebbe contro quelle del candidato il quale, eventualmente, dovesse prendere il posto del primo, una volta riconosciutane l’incompatibilità … omissis … P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all’art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154.”;
tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 4 – 6 L.154/81, 9 bis -82 DPR 570/60, fatta salva per l’on. Buonanno la facoltà prevista dall’art. 7 c. 5 L. 154/81, poichè appare evidente la posizione di doppia incompatibilità dell’on. Gianluca Buonanno, se ne chiede la declaratoria di incompatibilità dalla carica di consigliere regionale del Piemonte.
Per tutto quanto sopra dedotto ed esposto, i sottoscritti Nathalie Pisano, Silvio Viale e Salvatore Grizzanti come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570
ricorrono
all’Ill.mo Tribunale di Torino affinchè lo stesso voglia, previa fissazione dell’udienza di discussione nonché previa facoltà del resistente di rimuovere nelle more del procedimento la causa dell’incompatibilità entro un congruo termine (ex sent. Corte Cost. n. 160/1997), dichiarare l’incompatibilità – con efficacia ex tunc – dell’on. Gianluca Buonanno rispetto alla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla carica stessa.
Con vittoria di spese in caso di opposizione al presente ricorso.
Si producono: doc.n.1) scheda del consigliere regionale Gianluca Buonanno (fonte: sito ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte); doc.n.2) scheda del deputato Gianluca Buonanno (fonte: sito ufficiale della camera dei Deputati); doc.n.3) estratto del sito internet del comune di Varallo.
Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il presente atto è esente da spese e contributi ex art. 3 L. 1147/1966.
Salvis iuribus.
Torino, 2 giugno 2010
avv. Alberto Ventrini
avv. Antonio Polito